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Norme per la sicurezza degli impianti

La legge in oggetto è stata modificata dal Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 pubblicato in G.U. del 12 marzo 2008

Molte infatti sono le novità in materia di certificazione degli impianti , infatti il decreto del Ministero dello sviluppo abroga quasi tutte le vecchie norme sulla sicurezza degli impianti.

Legge 46/90, DPR 447/91 e le regole contenute nel Testo unico dell’Edilizia, DPR 380/01 vengono sostituiti.

Il nuovo decreto istituisce nuovi modelli di certificazione e conformità degli impianti rilasciati dall’installatore, parte integrante sono la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto.

Le novità sostanziali sono molte: l’utente deve consegnare all’azienda del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, copia della dichiarazione di conformità dell’ impianto allacciato; per i vecchi impianti, laddove la dichiarazione non è stata prodotta o non è più reperibile, deve essere richiesta una nuova, compilata a posteriori da un professionista iscritto all’albo e che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza, tale documento sostitutivo (che nella prassi è già stato utilizzato, per risolvere alcuni problemi), diviene indispensabile in caso di compravendita dell’immobile, perché dovrebbe essere allegato dal venditore al rogito.

Testo del decreto:

Decreto Sviluppo – 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 ) testo in vigore dal: 27-3-2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni
urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante
il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette
alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il
regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di
termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi,
espresso nell’adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17. 8.
2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o
delle relative pertinenze. Se l’impianto é connesso a reti di distribuzione si applica
a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei
locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica,
non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
——————————————————————————–
Note alle premesse:
– L’articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– Il testo dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S. O.
), é il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici;
Il testo dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. », (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, 5. 0. ), é il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). – (1. – 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica). – 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
l’attività di ricerca di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, é destinato all’attività di
normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL nel corso
dell’anno precedente, é iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti. ».
«Art. 14 (Verifiche). – 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito
delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta. ».
«Art. 16 (Sanzioni). – 1. Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall’albo di cui all’articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. », é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. », é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante «Regolamento recante
norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di
iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della
legge. 15 marzo 1997, n. 59). é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell’articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di
termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe
legislative e in materia di istruzione. »(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160), é il
seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). – 1. Il termine previsto
dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, é prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
– Il testo dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa. » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47,
Supplemento Ordinario), é il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia). – 1. Il termine
previsto dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, é prorogato fino alla data di entrata in vigore del
regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da
107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la
legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione
in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o
diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte
all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall’articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale
d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di
primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si
interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle
prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti
all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie
alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti
di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente
alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a
tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione,
dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di
telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa
specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas:
l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna
del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e
la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli
impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il
legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, é in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola
impresa e la qualifica é incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui
all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo
articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso
dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente
alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente
riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso
l’ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono
autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla
manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne
e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i
modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato é rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Note all’articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di
attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. », é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l’artigianato», é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell’articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), é il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi
a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e
della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti
imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione
competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni. É fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la
legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può
adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione é
data comunicazione all’interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato 11 giugno1992, recante
«Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle
imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti. », é pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. », é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento
ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo
con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) é di
un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) é di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo
1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui
alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali
ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori
familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può
essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), é redatto un progetto. Fatta
salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto é redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli
altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, é redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, é redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati
ad impianti elettrici, per i quali é obbligatorio il progetto e in ogni caso per
impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o
quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior
rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici
in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40. 000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di
canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti
elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle
norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare
riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione é posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare
nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto é variato in corso d’opera, il progetto
presentato é integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore é tenuto a fare riferimento
nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, é depositato presso lo sportello unico per l’edilizia
del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo
11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli
impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del
CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione
europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo,
si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del
13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i
contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a
30 mA.
Note all’articolo 6:
Il testo dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante
«Applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali. », (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, S. O. ), é il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). – 1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione
delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell’ambiente.
In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le
autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle
disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modificazioni ed
integrazioni nonché ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa
installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa
sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui
all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice l’elaborato tecnico é costituito almeno dallo schema dell’impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di
conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza
e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all’articolo 5, é espressamente indicata la compatibilità tecnica con
le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità é rilasciata anche dai responsabili degli uffici
tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo
il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto é sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in
vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in
esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel
campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da
almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui
all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente é tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1,
comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo
conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta
ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas,
energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al
distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto,
resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima
documentazione é consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza
impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che
senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza
impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova
fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine
di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o
acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità é rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione
della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la
redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza
dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo
comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e
le altre disposizioni specifiche.
Nota all’articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di
conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali é già stato rilasciato il
certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha
sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi
dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle
norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che
sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a
denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che
ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da
realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere
realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera
di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede
l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane,
alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed
alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all’articolo 11:
Il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). », (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S. O. ), é il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l’edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo 220, regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265). – 1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai
sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato
sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività. (7) 2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti
degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte seconda del testo
unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell’A. S. L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in
zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad
opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e
modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai
sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando
che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia
stato l’adeguamento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomanna e
nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
in tema di aree naturali protette. ».
Il testo dell’articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S. O. ), é il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). – La violazione, quando é possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non é avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento
dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la
violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti
all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non é obbligatoria e
resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti é stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Il testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, S. O. ), sono i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). – 1. Sono
attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli
uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ivi
comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale. ».
«Art. 42. (Abrogazioni). – 1. Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 60, comma 10, del decreto 4
agosto 1988, n. 375 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’articolo 23,
comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, dell’articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui
individuano l’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato come organo
competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con
la normativa vigente per effetto dell’abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente
gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui
risultino i propri dati identificativi, se é prevista la redazione del progetto da parte
dei soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o
degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano
la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e
manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la
consegnano all’avente causa.
L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato,
salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione
di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di normazione
tecnica svolta dall’UNI e dal CEI é destinato il tre per cento del contributo dovuto
annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decretolegge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato
dall’INAIL é iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni
del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note all’articolo 14:
Per l’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell’articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle
funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25
agosto 1982, n. 233), é il seguente:
Il contributo di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene
assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per
essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, a partire dalla cessazione dell’attività commissariale dell’ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1. 000,00 con
riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 1. 000,00 ad euro 10. 000,00 con riferimento
all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui
l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti
da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la
sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle
imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei
registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i
soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari
a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività
disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi
dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri
delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 182
Note all’articolo 15:
Il testo dell’articolo 1418 del Codice Civile, é il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullità del contratto). – Il contratto é nullo quando é contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità
della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei
requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
Il contratto é altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. ».
Testo della vecchia legge 46/90
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
altra natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2
Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, N. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, o nell’albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all’articolo 3, da parte dell’imprenditore il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3
Requisiti tecnico-professionali
1. Requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all’articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia in formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Art. 4
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
1. L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura composta da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro
in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle
organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato
di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Art. 5
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per
l’artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti alla medesima data, da almeno un
anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e
integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Art. 6
Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi1, lettere a), b), c) e g), e
2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia
soggetto per legge ad approvazione.
Art. 7
Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo mate

 

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