Manutenzione
L’ articolo 15 del D.p.r. n. 162 del 30/4/1999, dispone che la manutenzione dell’ impianto ascensore deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto o ad una ditta specializzata, oppure ad un operatore comunitario dotato di qualifica equivalente. La ditta nominata deve provvedere alla manutenzione con personale specializzato.
L’ amministratore non può stipulare o rinnovare il contratto stipulato di manutenzione dell’ assemblea senza autorizzazione dell’ assemblea o dal regolamento di condomìnio.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.