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Limiti alla libertà di tenere animali in condominio

Limiti alla libertà di tenere animali in condominio

Il nuovo articolo 1138 del Codice civile (in vigore dal 18 giugno) stabilisce espressamente che il regolamento condominiale non potrà più contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici in casa o comunque all’interno del condominio.

Nulla cambia però per i regolamenti in essere prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, perché la nuova disposizione, in quanto non diretta a tutelare un interesse di ordine pubblico, è destinata ad avere efficacia solo per il futuro, in forza del principio generale vigente nel nostro ordinamento della irretroattività della legge.

La norma non è comunque tra quelle che la legge considera inderogabili, talché il divieto ben potrà continuare a esistere anche in futuro in un regolamento di natura contrattuale; purché la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari, perché altrimenti non è opponibile ai nuovi acquirenti. Vietare di detenere animali domestici nel proprio appartamento significa menomare un preciso diritto del condomino di disporre liberamente del proprio bene, al punto che deve ritenersi nulla la clausola del regolamento che preveda simile divieto, salvo che sia contenuta in un regolamento approvato con il consenso unanime di tutti i condomini oppure accettato o sottoscritto unitamente all’atto di acquisto della proprietà. Il divieto vale naturalmente anche per il conduttore, trattandosi sempre di una limitazione all’uso dell’unità immobiliare locata che egli accetta nel momento stesso in cui sottoscrive il contratto di locazione.

Nell’ipotesi di violazione di simile divieto il condominio può pertanto richiederne il rispetto sia all’occupante dell’appartamento sia al condomino proprietario, tenuto in solido con il proprio conduttore al rispetto del regolamento (Cassazione 4920/06). Tanto meno è consentito ai condomini proibire, con delibera assunta a maggioranza, la presenza di animali nell’edificio condominiale, perché è sufficiente il voto contrario anche di uno solo di loro per paralizzare l’eventuale divieto invece voluto dalla restante collettività.

Ciò nonostante, non è semplice per gli animali stare in condominio, ma tutto dipende dal rispetto che i loro padroni hanno delle più elementari regole che governano il vivere nella collettività condominiale. L’assemblea può infatti stabilire le regole che devono essere rispettate dai proprietari degli animali, sia nell’uso degli spazi o dei servizi comuni sia in relazione al più generale comportamento che devono tenere all’interno del complesso condominiale.

Il diritto di ciascun condomino di usare e di godere a suo piacimento delle cose di proprietà comune trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri. Lasciare libero un animale o custodirlo senza le debite cautele oppure affidarlo a una persona inesperta costituisce un reato penalmente sanzionato (articolo 672, Codice penale).

Si sta parlando naturalmente di animali pericolosi, non soltanto però di quelli dotati di naturale e istintiva ferocia, ma di tutti quelli che, benché domestici, possono diventare pericolosi in determinati casi o in determinate circostanze. Tra questi rientra anche il cane normalmente mansueto, anche se in tal caso la pericolosità deve essere accertata in concreto considerando non solo la razza, ma ogni altro elemento rilevante.
Attenzione quindi anche al proprio cane lasciato libero e senza museruola, quando al medesimo è data possibilità di raggiungere l’ingresso dell’abitazione o la portineria dello stabile o ogni altro luogo all’interno del complesso condominiale e di libera frequentazione da parte di persone, che si potrebbero così trovare esposti al rischio di improvvisi assalti.

Particolare rilievo assume anche il problema riguardante la possibilità di far uso dell’ascensore con gli animali. Nel silenzio di uno specifico divieto contenuto nel regolamento anche di natura assembleare, l’inibire a un condomino di usare l’ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi di volta in volta a seconda della concreta fattispecie che si può presentare.

Uguale ragionamento porta a giustificare la limitazione al numero degli animali che il condomino può detenere nella propria unità immobiliare, superato il quale appare anche legittimo l’intervento del giudice, con il conseguente allontanamento degli animali in esubero e il loro affido a enti specializzati. Insomma, gli animali possono tranquillamente stare in condominio, se i loro padroni però sono disponibili ad accettare l’idea che la tranquillità e la salute degli altri condomini meritano primaria tutela.
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/c … d=AbJmsKWH

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