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Legittimazione attiva

Legittimazione attiva

L’ azione di responsabilità può essere esercitata non solo dal committente nei confronti dell’ appaltatore, ma anche dall’ acquirente contro il venditore che abbia costruito l’ immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruizione sia stata portata a termine.
Conseguentemente, l’ applicazione dell’ articolo 1669 del Codice Civile nei confronti del venditore è giustificata quando la posizione da lui assunta nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, abbia evidenziato l’ assunzione da parte dello stesso soggetto una diretta responsabilità nella costruzione dell’ opera (Cassazione, sentenza 26 maggio 2000 n. 6997 e 29 marzo 2002 n. 4622).

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