Legittimazione attiva e passiva
L’art. 1131, 1° co., c.c., stabilisce che, nei limiti stabiliti dall’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi. L’amministratore, senza la necessitа di una delibera assembleare, può esercitare azioni possessorie e cautelari, può agire contro l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per la rimozione di gravi difetti di costruzione, può esperire azioni dirette alla rimozione di opere realizzate dai condòmini illegittimamente ove le stesse pregiudichino il normale uso della cosa comune. Egli non è invece legittimato ad esperire azioni petitorie: trattandosi infatti di azioni che incidono sulla sorte delle cose comuni in maniera definitiva, esse possono essere esercitate solo da chi può disporne, ossia dai condòmini.
Quanto alla rappresentanza passiva, l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (art. 1131, 2° co., c.c.). La rappresentanza passiva in giudizio ha un ambito più esteso della rappresentanza attiva purchè l’azione si riferisca a parti o servizi comuni: l’ amministratore chiamato in giudizio, pertanto, può proporre eccezioni e difese anche in materie esorbitanti dai suoi poteri, purchè ne dia notizia all’ assemblea dei condòmini.
E’ di tutta evidenza come i poteri di rappresentanza processuale dell’ amministratore differiscano a seconda se si tratti di rappresentanza attiva o di rappresentanza passiva: nel primo caso, infatti, essi coincidono con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condomìnio o dall’ assemblea; nel secondo caso, invece, la rappresentanza dell’amministratore non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell’ assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendano successivamente necessarie, compreso il ricorso per Cassazione. L’ inosservanza dell’obbligo di informare i condòmini dell’esistenza di un procedimento contro il condominio, di cui all’art. 1131, 3° co., c.c., ha rilevanza puramente interna e non incide sui poteri di rappresentanza processuale dell’amministratore (Cass. 3-11-1979, n. 5698).
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