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Legge 13/1989

Legge 13/1989

L’ innovazione a proprie spese invocando la legge 13/1989 non è consentita, se si deve intervenire con opere murarie che modificano il fabbricato, sottraendo una porzione della cosa comune all’ utilizzazione di tutti gli altri condòmini, al fine di attrarla in una sfera di esclusiva disponibilità.
L’ opera è fattibile solo se tutti i condòmini danno la loro autorizzazione (Pretore di Milano 18/4/1989).

Il provvedimento di legge 13 del 9/1/1989, ha l’ obiettivo di favorire, nell’ ambito del condominio, una più facile formazione di maggioranze favorevoli per le innovazioni che favoriscono le persone disabili.
La legge fissa maggioranze ordinarie in seconda convocazione, con almeno 1/3 dei condòmini in rappresentanza di almeno 334 millesimi, anche per gli interventi strutturali.

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