Lavori urgenti in condominio
Nozione
L’ appalto è una tipologia di contratto che ormai si ritrova sempre più spesso nella gestione condominiale.
Infatti «si verte in tale ambito non solo per gli interventi di manutenzione delle parti comuni ordinari o straordinari (facciata, scale, tetto etc.), ma anche per la conduzione e l’ordinaria manutenzione di impianti (ascensore), ovvero per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e, ancora, per la manutenzione dei giardini o la pulizia delle parti comuni» (LOVATI, MONEGAT).
L’art. 1655 c.c. ne definisce la nozione tipica, come «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».
Il contratto intercorre tra il condomìnio, nella veste di committente, ed un terzo appaltatore.
La sottoscrizione del contratto di appalto è di competenza dell’ amministratore, in quanto rappresentante dell’ Ente Condomìnio appaltante.
In casol’appalto in questione avesse ad oggetto opere o servizi che rientrino nelle attribuzioni dell’amministratore, questo ha il potere di agire anche in assenza di una delibera dell’assemblea che lo autorizzi espressamente.
In tutti gli altri casi, invece, è obbligatoria un’ apposita delibera dell’ assemblea.
Lavori urgenti
In caso i lavori di manutenzione straordinaria rivestano carattere urgente e improcrastinabile, l’ amministratore deve farli eseguire di propria iniziativa, e ha l’ onere di riferirne ai condтmini alla prima assemblea (art. 1135, ult. co., c.c.). Ove tale urgenza manchi, e l’amministratore stipuli ugualmente il contratto, al di fuori dunque delle proprie attribuzioni, egli sarà ritenuto responsabile nei confronti del condomìnio, il quale potrа rivalersi nei suoi confronti per le somme pagate all’appaltatore.
Vigilanza
L’ amministratore, inoltre, nella sua qualità di rappresentante del condominìo, è tenuto anche a vigilare sull’ esatta esecuzione del contratto, affiancato, nell’espletamento di tale incombenza, dal direttore dei lavori, nel caso in cui questi sia nominato dall’assemblea (LOVATI, MONEGAT).
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