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L’amministratore che sia anche condomino può votare in assemblea?

L’ amministratore che sia anche condomino può votare in assemblea?

Di recente la legge [1] ha, in modo esplicito, previsto la possibilità – da sempre comunque praticata – di uno dei condomini assuma e svolga le funzioni di amministratore condominiale.

Questo intervento normativo si è reso necessario per legittimare una prassi ormai consolidata che, tuttavia, suscitava perplessità per la spesso non solida preparazione dei condomini nell’assumere un incarico di gestione e contabile particolarmente delicato.

Anzi, la legge agevola la possibilità che l’amministratore sia uno dei condomini considerato, infatti, che essa esclude, solo per l’amministratore-condomino, l’obbligo di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che debba aver frequentato un corso di formazione iniziale e attività periodica di aggiornamento.

È quindi sicuramente consentito ad un condomino che svolga le funzioni di amministratore esercitare in assemblea il diritto di voto, un diritto che gli spetta in quanto condomino e che in nessun caso, salvo quello che di seguito si preciserà, può essere limitato.

Gli unici casi in cui il diritto di voto in assemblea dell’amministratore-condomino (e di qualsiasi condomino) può essere limitato sono quelli in cui si verificano, rispetto ad una o più deliberazioni, conflitti di interesse tra gli interessi di un condomino e quelli dell’intero condominio.

Ove si accerti, quindi, che nella specifica deliberazione da adottare vi sia un conflitto di interessi di questo tipo, dovrà essere escluso dalla votazione il o i condomini (compreso eventualmente il condomino – amministratore) titolari di questo interesse in conflitto con quello del condominio nel suo complesso.

È bene precisare, però, che l’esclusione dal voto del condomino-amministratore potrà avvenire solo se il conflitto di interessi tra lui e il condominio sia concretamente individuabile, se cioè vi sia una sicura divergenza tra le ragioni ed i motivi personali che indurrebbero il singolo condomino a votare e l’interesse del condominio intero.

Per chiarire l’aspetto appena descritto, valga il seguente esempio: l’amministratore – condomino dovrà sicuramente essere escluso dalla votazione che abbia ad oggetto la scelta della ditta appaltatrice di lavori condominiali, se anche una sola delle ditte partecipanti sia di proprietà di parenti dell’amministratore – condomino e/o di persone fisiche o società che abbiano in corso rapporti di collaborazione e/o di lavoro autonomo e/o di lavoro dipendente con l’amministratore stesso o suoi parenti.

Ciò precisato, si ritiene utile aggiungere che nel caso in cui l’amministratore – condomino sia comproprietario, assieme a suo parente (ad esempio moglie o figlio), di una unità abitativa all’interno del condominio egli, in base a ciò che prevede la legge [2] avrà diritto ad essere rappresentato in assemblea da un solo rappresentante scelto d’intesa con l’altro o altri comproprietari.

[1] Art. 71 bis delle disp. att. cod. civ.
[2] Art. 67, comma 2°, disp. att. cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/89287_lam … PJaMt.dpuf

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