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LA NOTIFICA VA FATTA ALL’AMMINISTRATORE O PRESSO IL SUO UFFICIO

L’ordinanza della Cassazione n. 17474/15 depositata il 2 settembre 2015 chiarisce alcuni principi cardini sul punto

Eliana Gaito scrive…

A seguito della riforma del condominio, qualche lacuna persiste ancora. La Cassazione con l’ordinanza 17474 depositata il 2 settembre 2015 ha ribadito in modo articolato che in caso di contenzioso in cui il condomino viene chiamato in causa il foro è quello del circondario in cui si trova l’immobile, affermando che la notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale.

Questa seconda eventualità risulta subordinata ad una condizione sostanziale di semplice interpretazione; la suddetta notifica può essere eseguita presso lo stabile solo se in esso siano presenti locali adibiti allo svolgimento ed alla gestione della res comune che siano tali da far intendere a chi esegue la notifica che essi rappresentino l’ufficio dell’amministratore (luogo materiale delle pratiche riguardanti i servizi comuni). Ad eseguire la notifica sono preposti gli ufficiali giudiziari (per ragioni di maggiore certezza circa la ricezione dell’atto). In caso contrario, la notifica, può essere eseguita presso il domicilio dell’amministratore.

Difficoltà di reperire l’amministratore del Condominio

A tal proposito è utile ricordare che la legge 220/2012 (riscontrata la difficoltà talvolta fisica di reperire l’amministratore) stabilisce che sul luogo di accesso del condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, deve essere affissa l’indicazione delle generalità del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. Può accadere che risulti davvero difficile trovare o almeno individuare l’amministratore, così come non è infrequente il caso in cui i condomini, seppur ci sia una norma di legge prevista ad hoc per la nomina di un amministratore, in realtà non l’abbiano mai rispettata ed eseguita.

In tutti questi casi (ove può essere individuato quasi un vizio patologico, per il procedente che debba notificare un atto giudiziario al condominio) l’unica soluzione consiste nel ricorrere al Tribunale. In caso di notifica di un decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto da parte di un terzo la notifica, oltre che nelle mani dell’amministratore, dovrebbe essere eseguita anche nei confronti del singolo condomino destinatario dell’esecuzione (risposta maggiormente garantista). Risulta importante regolare dettagliatamente tutti i passaggi, anche per evitare eventi degenerativi.

http://it.blastingnews.com/economia/201 … 55873.html

 

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