La normativa di riferimento
Legge 24 dicembre 1941 n. 1570, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1942 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme per l’ organizzazione dei servizi antincendio".
Dpr 547/55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158, supplemento ordinario del 12 luglio 1955.
Dlgs 626/94, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265, supplemento ordinario del 12 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni.
Dlgs 754/94, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21, supplemento ordinario del 26 gennaio 1995, e successive modifiche ed integrazioni.
Nozione
Sparisce, dopo vent’ anni, il Nop (Nulla osta provvisorio per la prevenzione incendi).
Per gli Enti Condomìnio vi è l’ obbligo del Cpi, il "certificato di prevenzione incendi".
Il 10 dicembre 1984, si pubblicava sulla gazzetta ufficiale n° 338 la kegge 818/84 relativa al nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi .
Veniva così istituito il Nulla Osta Provvisonio (Nop), che si può definire un "condono provvisorio" che permette alle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco esistenti alla data di pubblicazione della legge di "adeguarsi", in un tempo massimo di tre anni alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent’ anni prima: La legge n. 966 del 26 luglio 1965 (pubblicata in gazzetta ufficiale il 16 agosto 1965).
I titolari di un immobile potevano farsi rilasciare il Nop mediante una autocertificazione di rispetto delle prescrizioni di sicurezza minime.
La validità del Nop ha finito per essere prorogata per altri vent’ anni, ma non per tutte le attività, in quanto, con il passare degli anni, vari decreti ministeriali hanno regolamentato molte delle 97 attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, nonchè al rilascio della relativa certificazione di prevenzione incendi, elencate nell’ allegato B al decreto del ministero degli Interni del 16 febbraio 1982 (Pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 9 aprile 1982).
La fine delle proroghe
Sulla gazzetta ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2006, è stato pubblicato il Dm 29 dicembre 2005, del ministero dell’ Interno "Direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio".
Entro tre anni dall’ entrata in vigore del Dm (31 maggio 2006), tutti dovranno avere il Certificato di prevenzione incendi, e il Nop non avrà più valore.
Questa notizia è di fondamentale interesse per gli Enti Condomìnio che hanno a loro intestato un Nulla osta provvisorio valido.
Infatti, con l’ entrata in vigore di questo decreto, avvenuta il 1 giugno 2006, dopo vent’ anni di proroghe, il Nop è stato superato anche per tutte quelle categorie di attività di cui al Dm 16 febbraio 1982 (attività 91: impianti per la produzione di calore alimentari a combustibile gassoso; attività 92: autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero automobili), per le quali non sono state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato di Prevenzione incendi.
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