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La comunicazione del verbale d’assemblea condominiale

La comunicazione del verbale d’assemblea condominiale
La comunicazione del verbale d’assemblea condominiale è obbligatoria solo verso i condomini assenti alla riunione.Come devono comportarsi i dissenzienti?

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore. La giurisprudenza ha chiarito che il verbale dell’assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati […] (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119).

Insomma in verbale è un documento contenente una rappresentazione dei fatti svoltisi e delle decisioni assunte in un determinato contesto, vale a dire l’assemblea. Esso, com’è giusto che sia, dev’essere portato a conoscenza di quei condomini che risultavano assenti nel corso della riunione com’anche a quelli che, si sono allontanati dal luogo dell’assemblea durante il suo svolgimento.

Nessuna norma specifica chiaramente in che tempi debba essere eseguito l’adempimento della comunicazione. L’art. 1137 c.c., ai fini del calcolo dei termini decadenziali per proporre impugnazione, si limita a specificare che se i condomini assenti vogliono proporla devono farlo entro trenta giorni dalla data di comunicazione (leggasi ricezione) del verbale. I dissenzienti (cui vanno equiparati gli astenuti), invece, possono impugnare entro trenta giorni che decorrono dalla data di assunzione della deliberazione.

Questo stato di cose ha fatto si che prendesse piede una consuetudine; la comunicazione del verbale, salvo diversa indicazione del regolamento condominiale, viene effettuata solamente ai condomini assenti. Da questa definizione, è bene ricordarlo, si devono considerare esclusi i presenti in assemblea per delega; essi, infatti, sia pur per interposta persona, hanno partecipato alla riunione condominiale. In questo contesto, di tanto in tanto, mi viene domandato: se sono presente dissenziente e voglio impugnare la deliberazione, che cosa devo fare? Ricordiamo che il verbale d’assemblea è un documento condominiale; ciò vuol dire che ogni comproprietario ha diritto di prenderne visione ed averne copia in qualunque momento.

Posta

E’ buona norma per ogni presente, chiedere all’amministratore copia dei verbali ogni qualvolta sia finita un’assemblea o, meglio ancora, prevedere una clausola regolamentare che imponga la comunicazione del verbale a tutti i condomini.

In tal modo si evita ogni possibile perdita di tempo intercorrente tra richiesta e consegna del verbale. Che cosa accade nel caso di ostruzionismo dell’amministratore? Ad avviso di chi scrive le soluzioni sono due:

a) agire con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere copia del verbale e poi dimostrare la mancanza di colpa se s’è incorsi nella decadenza di cui all’art. 1137 c.c. (ossia perché s’è impugnato dopo trenta giorni) chiedendo eventualmente la remissione in termini (art. 153 c.p.c.);

b) impugnare il verbale senza produrlo in giudizio specificandone il motivo e chiedendo al giudice di ordinare al condominio l’esibizione del documento (art. 210 c.p.c.).

Quest’ultima è una procedura più pericolosa in quanto si espone a diverse eccezioni da parte del condominio.
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/c … dominiale/

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