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L’ avvocato non può fare l’ amministratore di condominio

L’ avvocato non può fare l’ amministratore di condominio

L’attività di amministratore di condominio costituisce una attività di lavoro autonomo (continuativa o professionale) e dunque è incompatibile con lo svolgimento della professione di avvocato. È questo un dei chiarimenti contenuti nelle Faq del Consiglio nazionale forense sulla legge di riforma dell’avvocatura, di recente aggiornate.

Condominio precluso al legale

Secondo il Cnf una controprova si può dedurre dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (la legge 4/2013) che “conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo”. Per cui osserva il Consiglio: “Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (articolo 18, comma. 1 lett. a)”.

No alla società tra avvocati

Per costituire una società tra avvocati si dovrà attendere l’emanazione di un decreto legislativo nel quale sarà comunque esclusa la partecipazione di soci di mero capitale (articolo 5). Resta invece confermata la possibilità, sin da subito, di costituire associazioni professionali ed S.t.p. (Dlgs n. 96/2001).

Vietate le associazioni multidisciplinari

Non si possono costituire sino a quando non sarà adottato il regolamento ministeriale per l’individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell’articolo 1, comma 3 (articolo 4, co. 2).

Le regole sui compensi

Le regole in materia di pattuizione dei compensi e conferimento dell’incarico operano da subito (articolo 13). Mentre i patti di quota lite sono vietati (articolo 13 comma 4). Il divieto non opera per i rapporti esauriti, mentre per quelli in corso d’effetto è opportuna una configurazione del patto in conformità alle nuove disposizioni.

I parametri previsti dalla legge non si applicano immediatamente perché manca il regolamento ministeriale da adottare entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento dovrà essere adottato dal ministro della Giustizia, su proposta del Cnf e delle Commissioni parlamentari competenti.

Per la determinazione del compenso in mancanza di accordo, restano applicabili i parametri di cui al Dm 140/2012 sino all’emanazione del regolamento (articolo 13 comma 6).

Anche con riguardo alla determinazione delle spese forfetarie la previsione è subordinata all’adozione del regolamento ministeriale relativo ai nuovi parametri (articolo 13 comma 10).

Le incompatibilità

La professione di avvocato è incompatibile (articolo 18): a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l’esercizio dell’attività di notaio; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con «la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione»; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Le eccezioni alla norma sulle incompatibilità

La legge consente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (articolo 18, comma 1 lettera a). Allo stesso tempo, escludendo dal suo ambito di applicazione gli avvocati già iscritti agli albi (articolo 65, comma 3): a) consente l’esercizio della professione a docenti e ricercatori in materie giuridiche di università, scuole secondarie (pubbliche o private parificate), istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (articolo 19, comma 1); b) richiede che docenti (professori ordinari e associati di ruolo) e ricercatori universitari a tempo pieno siano iscritti nell’elenco speciale, esercitando la professione nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario (articolo 19, comma 2); c) fa salva l’iscrizione per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici (articolo 23).
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/gu … l-cnf.html

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