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Inversione ordine del giorno assemblea condominiale

Inversione ordine del giorno assemblea condominiale

Inversione ordine del giorno assemblea condominiale

Inversione ordine del giorno assemblea condominiale

L’assemblea di condominio ha il potere di invertire la trattazione degli argomenti inserite all’ordine del giorno?

Ad esempio, l’assemblea può decidere di discutere prima della nomina dell’amministratore e poi del rendiconto da esso presentato?

Anzitutto bisogna riferire che sulla questione non si segnalano prese di posizione della dottrina e/o della giurisprudenza.

L’ ordine del giorno è l’unico documento che dà certezza dei temi da affrontare in assemblea.

Al riguardo, pertanto, è necessario comprendere quale comportamento corretto sia considerato lecito.

In prima istanza non si può mai prescindere dall’esame del contenuto del regolamento di condominio che (ove presente) potrebbe disciplinare lo svolgimento dell’assemblea.

In mancanza di disposizioni specifiche del regolamento, i poteri di decidere in merito alla richiesta di inversione dell’ordine del giorno spettano al presidente e alle indicazioni della maggioranza dei partecipanti.

Presidente dell’assemblea condominiale

Il presidente, come noto, è scelto all’inizio della riunione tra uno dei comproprietari partecipanti all’assemblea.

Egli ha dei poteri di controllo sulla regolare costituzione dell’assise nonché di direzione della stessa.

In particolare, ricorda la Cassazione, il presidente dell’assemblea ha il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’ordinato svolgimento (Cass. 13 novembre n. 24132 che ha ritenuto legittimo prevedere la fissazione di un tempo massimo d’intervento per i condomini).

Pertanto, in questo contesto di carattere generale, è possibile che il presidente, su richiesta dell’ assemblea, possa decidere di far discutere delle questioni indicate nell’avviso di convocazione in un ordine diverso.

Si pensi al caso in cui alcuni condomini facciano presente al presidente che dopo un determinato orario dovranno allontanarsi e che rispetto a determinate questioni preferiscano votare personalmente e non per delega.

Il presidente, in questo caso, per evitare che con riferimento a specifici argomenti vengano a mancare le maggioranze prescritte dalla legge, può decidere di posporre l’ordine della discussione.

La delibera è nulla se manca la firma del presidente e del segretario

Allo stesso modo è ben possibile che l’assemblea decida di revocare l’amministratore e poi discutere sulla regolarità dei conteggi e viceversa, indipendentemente dalla successione degli argomenti nell’ordine del giorno.

In ogni caso la deliberazione deve ritenersi validamente assunta (naturalmente se ricorrono tutte le altre circostanze utili a ritenerla tale).

Ciò in quanto la variazione non ha determinato alcuna compressione o menomazione dei diritti dei condomini.

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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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