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Installazione di impianti non centralizzati

Installazione di impianti non centralizzati

Il nuovo artico­lo 1122-bis prevede che le in­stallazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, e per l’acces­so a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i rela­tivi collegamenti fino al pun­to di diramazione per le sin­gole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comu­ni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, pre­servando sempre il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in ma­teria di reti pubbliche. Qualora si rendano neces­sarie modifiche alle parti co­muni, l’interessato ne dà co­municazione all’amministra­tore. L’assemblea può pre­scrivere adeguate modalità alternative di esecuzione.

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