In autorimessa 4 moto equivalgono ad un’ auto
In base alle disposizioni del ministero dell’ Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, quattro motoveicoli sono riconducibili ad un autoveicolo nel computo dei mezzi parcheggiati nelle autorimesse.
Quindi nel caso in cui vi siano in parcheggio 8 autovetture e 9 motocicli, riscontriamo un numero "equivalente" di autoveicoli superiori a 9, e ciò determinerebbe l’ obbligo, per l’ autorimessa in questione, di ottenere dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco il certificato di prevenzione incendi ai sensi e con le procedure di cui ai Dpr 37 del 12 gennaio 1998; Dm 4 maggio 1998; Dm 16 febbraio 1982.
Le autorimesse con più di nove autoveicoli parcheggiati sono assoggettate all’ obbligo di ottenere il certificato di prevenzione incendi, essendo ricomprese al punto 92 dell’ allegato al Dm 16 febbraio 1982 (modificazioni del Dm 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi).
Occorre, prentanto, che il legale rappresentante del condomìnio, cioè l’ amministratore, attivi le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del citato Dpr 37 del 12 gennaio 1998, al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Non sono previste sanzioni penali per questa omissione.
In casi gravi, però, potrebbe essere revocata l’ agibilità ai locali dell’ autorimessa sprovvista delle autorizzazioni di prevenzione incendi.
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