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IMU e TASI, parti comuni

IMU e TASI, parti comuni

Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero IMU e TASI, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, ecc), meglio individuate dall’articolo 1117 del codice civile, devono essere versate a cura dell’amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni messe a disposizione dai vari condomini, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.

Tale disposizione, replicando quanto già disposto a suo tempo anche per l’ICI, può essere riproposta anche per gli immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, ovvero le multiproprietà. In questo caso l’amministratore è chiamato a rendicontare l’avvenuto versamento nel proprio rendiconto annuale nel quale dovrà ripartire la spesa secondo le rispettive quote dei proprietari.

Sempre a carico dell’amministratore spetta anche l’eventuale presentazione della dichiarazione IMU o TASI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si verifica il presupposto.

Le aliquote

Per quanto riguarda le aliquote da applicare, si ritiene che non sia possibile ravvisare alcun rapporto di pertinenzialità con l’abitazione principale del singolo condomino, trattandosi di beni di proprietà comune.
Pertanto, si dovrà fare riferimento all’aliquota ordinaria fissata dal Comune ove è sito l’immobile.

IMU e l’amministratore di condominio

Per quanto riguarda l’IMU il disposto normativo di riferimento è quello contenuto nel comma 728-bis della Legge n. 147/2013 il quale ha reintrodotto lo stesso disposto normativo contenuto nell’articolo 19 della Legge n. 388/2000 valido ai fini ICI, il quale autorizzava direttamente l’amministratore ad effettuare il pagamento delle imposte su tutte le parti comuni condominiali.

La TASI e l’amministratore di condominio
Ai fini TASI, invece, è stato lo stesso Ministero delle Finanze, con una Faq del 4 giugno 2014 ha chiarito che l’amministratore è il soggetto tenuto al versamento sia sui locali di uso comune che su quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo una interpretazione del tutto condivisibile, con l’obiettivo quanto mai attuale di semplificare al massimo gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti.

La differenza

Tra le due disposizioni vi è una differenza non trascurabile.

Ai fini IMU vi è un preciso disposto normativo che vincola l’amministratore di condominio ad effettuare i pagamenti sia per le parti comuni condominiali che per le multiproprietà.

Ai fini TASI, non essendoci alcuna norma precisa, quella concessa all’amministratore è soltanto una facoltà, e non un obbligo come ai fini IMU. Per questo motivo, in caso di mancato pagamento della TASI, è da ritenere che il Comune sia tenuto ad accertare direttamente i singoli proprietari delle parti comuni, e non l’amministratore, come invece avviene ai fini IMU.

È utile quindi approvare in assemblea condominiale una delibera che deleghi l’amministratore a pagare la TASI sulle parti comuni.
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