Go to Top

Impianti ascensore installati prima del 1 luglio 1999

Impianti ascensore installati prima del 1 luglio 1999

Gli impianti ascensore installati prima di questa data, dovevano essere collaudati entro il 30 novembre 2002, poichè così disponeva l’ articolo 19 comma 3 Dpr 162/90, modificato dall’ articolo 1 del Dpr 129/2002, il quale recita come segue:

"Gli impianti che alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità, che sarebbe la licenza di esercizio di cui all’ articolo 6 della legge 24 ottobre 1942 n. 1415, nonchè gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se entro il 30 settembre 2002, il proprietario, anche per mezzo del suo legale rappresentante, trasmettono all’ ufficio comunale competente l’ esito positivo del collaudo effettuato ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento"

In assenza del collaudo, dopo la scadenza del 30 settembre 2002, gli impianti non collaudati avrebbero dovuto essere messi fuori esercizio, salvo che l’ impianto venisse adeguato secondo le norme previste per i nuovi ascensori.
I collaudi dovevano essere affidati ad aziende istallatrici con sistemi di qualità certificata, da organismi certificati o agli istallatori con autocertificazione corredata di perizia giurata di un ingegnere iscritto all’ albo professionale.

Inapplicabilità della norma

In Italia, come si sa, la teoria è facile, ma la pratica è molto difficile, in quanto dopo queste norme è stata emanato il Dm 2005 con nuove norme riguardanti il miglioramento della sicurezza degli ascensori, il quale prevedeva dei termini di adeguamento "perentori" (Entro sei mesi, da due a quattro anni, da quattro a sei anni).

Il Dm 15 ottobre 2005 è stato oggetto di diverse censure, finendo all’ esame del TAR del Lazio, il quale ha rigettato l’ istanza di sospensione dell’ impianto ascensore, rendendo sostanzialmente inapplicabile la normativa.

Lascia un commento