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Il condomino apparente non deve essere convocato

Il condomino apparente non deve essere convocato

Avv. Gabriele Mercanti scrive…

Per gli Amministratori di Condominio avvezzi alle convocazioni assembleari un po’ “disinvolte” arriva l’ennesimo avvertimento dalla Sentenza n. 8824 della Seconda Civile della Cassazione depositata il 30 aprile 2015.

Così la classica lite da ballatoio insorta a seguito della delibera assembleare assunta il 27 marzo 1998 viene risolta 17 anni dopo e, tanto per non farsi mancare niente, nemmeno in via definitiva, dato che gli Ermellini hanno cassato con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Roma.

Certamente l’Amministratore di Condominio all’epoca del fattaccio (1) si pentirà amaramente di aver confidato nelle rassicurazioni verbali di quel marito non proprietario circa la conforme volontà della moglie assente di essere d’accordo su quanto proposto all’ordine del giorno.

L’ episodio finito avanti al S.C. è di una frequenza non rara nella vita condominiale: pur essendo l’appartamento di proprietà esclusiva di un coniuge, di tutta la “burocrazia” l’unico referente è l’altro … e l’Amministratore di Condominio subisce supinamente la commedia degli equivoci al punto tale da convocare in assemblea il marito tuttofare e non la moglie avente formalmente diritto.

Ma, evidentemente, la moglie nei fatti esautorata un bel giorno decide – con inusitato scatto di orgoglio – che è tempo di farsi valere: dopo anni di silenzio condominiale impugna la delibera assembleare alla quale non era stata convocata, perde in primo grado, perde in secondo grado, ma – vista la posta in palio – non si arrende e tenta il grande passo in Cassazione.

E finalmente Giustizia sia: per gli Ermellini la figura del Condomino apparente non può esistere mancando “le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza dei diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede”.

Da quanto sopra deriva fatalmente che “nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo”.

Infine, non poteva mancare la celeberrima tirata d’orecchi all’artefice del pasticcio, l’Amministratore di Condominio troppo indulgente cui viene negata la possibilità di invocare il principio della tutela dall’apparenza del diritto in primiis perché ha “trascurato di accertare l’effettiva realtà sui pubblici registri, contro ogni regola di prudenza” ed in secundiis perché “la tutela dell’apparenza non può tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsi della realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità”.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi? Come si suole dire in questi casi … vi faremo sapere.

(1) La pronuncia in esame riguarda una delibera assunta quando non esisteva il registro dell’anagrafe condominiale previsto dall’attuale art. 1130 1° comma n. 6) c.c. che, negli intenti del Legislatore, dovrebbe rendere meno probabile la figura del condomino millantatore.
Tuttavia per vedere se la novella legislativa avrà sortito i suoi effetti dovremo attendere il consolidamento della giurisprudenza post riforma.
http://www.studiocataldi.it/articoli/18 … vocato.asp

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