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Il Condominio sostituto d’imposta

Il Condominio sostituto d’imposta

Anche i condomini oramai, dal lontano 1988, sono sostituti d’imposta e i loro amministratori hanno imparato da tempo a combattere tra versamenti F24, certificazioni e modello 770.

Fin dal 2007 (circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate del 07/02/2007 ne chiarì le modalità) l’ Amministratore, deve operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa su tutte le fatture relative a contratti di appalto di opere e servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa. La ritenuta va operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.

Ricadono nell’obbligo tutte quelle prestazioni che comportano l’assunzione di un’obbligazione volta alla realizzazione di un servizio con esclusione di quelle prestazioni che prevalentemente richiedano la cessione del bene rispetto alla mano d’opera. Inclusi quindi tutti gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di un edificio quali manutenzioni impianti elettrici, servizi di pulizia, cura dei giardini, lavori idraulici, manutenzioni di caldaie e ascensori. Rimangono esclusi dall’applicazione della nuova ritenuta le forniture di gas, luce, acqua. E’ evidente che rimangono soggetti alla ritenuta del 20% tutte le prestazioni rese da professionisti.

Il versamento della ritenuta va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della prestazione. A nulla rileva la data di emissione della fattura o la data di effettuazione delle prestazioni.

Andrà effettuato con modello F24 con l’indicazione di appositi codici tributo:

1020 quando il percipiente e’una società SRL o SPA (acconto IRES)

1019 quando il percipiente sia una persona fisica. (acconto IRPEF)

Le fatture per le quali sia stata versata la ritenuta del 4%, non dovranno essere indicate sul quadro AC da allegare alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore di condominio, in quanto già indicate nel modello 770 e così come già prevista dalla norma istitutiva dello stesso quadro (articolo 7 DPR 29 settembre 1973, n. 605, disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 novembre 1998) il quale stabilisce che vanno indicati l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal Condominio con esclusione “…….dei dati relativi alle forniture e servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte”.

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