Il Condòmino può aprire abbaini
"Il Condòmino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può aprire su esso abbaini (nella specie dotati di balconi) e finestre, non incompatibili con la sua destinazione naturale, per dare aria e luce alla sua proprietà, purchè le opere siano a regola d’ arte e non pregiudichino la funzione di copertura propria del tetto, nè ledano i diritti degli altri condòmini del medesimo".
E’ questo il principio di diritto fissato dalla corte di cassazione in una sentenza (n. 17099 del 2006) nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la legittimità delle opere, rilevando che non era stata fornita alcuna prova di un impedimento ad un diverso utilizzo del tetto da parte dei condòmini nè di un particolare preesistente uso del tetto stesso incompatibile con le opere eseguite, le quali mantenevano protette le parti sottostanti e non arrecavano pregiudizio al deflusso delle acque meteoriche.
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