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Gravi irregolarità dell’ amministratore di condominio

Con la riforma del condominio sono stati esposti in maniera esplicita i casi di gravi irregolarità che potrebbero dare vita alla revoca giudiziaria, senza nulla togliere alla confermata facoltà dei condòmini di poter revocare l’amministratore, in ogni tempo, anche senza giusto motivo o giusta causa.

Può essere causa di revoca giudiziaria dell’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, non aver reso il conto della propria gestione, non aver informato l’ assemblea della notifica di una citazione o di un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita le attribuzioni dell’amministratore, o essere causa di gravi irregolarità.

L’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Nel caso di irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale, ogni singolo condomino si potrà rivolgere al giudice solo dopo la mancata revoca da parte dell’assemblea.

Il Tribunale di Sciacca (sentenza 16 giugno 2014) ha revocato l’amministratore ex articolo 71­ bis disposizioni attuative Cc perché condannato, con sentenza definitiva, per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali.

Dato che si tratta di «un’ipotesi speciale di appropriazione indebita», esso costituisce una causa ostativa allo svolgimento dell’ incarico di amministratore di condominio, perché determina la perdita del possesso di uno o più dei requisiti indicati dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Il divieto di “rinomina” dell’amministratore revocato sembrerebbe essere stato interpretato in modo estensivo dal Tribunale di Lecco (sentenza del 13 giugno 2014), che annullava la delibera assembleare con la quale era stato nominato amministratore del condominio la moglie di quello precedentemente revocato dal Tribunale, in quanto la nomina ripetuta dell’amministratore revocato (o di persone a lui riconducibili, come la moglie), anche se da parte della maggioranza dei condomini, aveva ingenerato diversi contenziosi giudiziari con grave pregiudizio per l’interesse alla corretta gestione della cosa comune, situazione che, secondo il giudice di merito, si sarebbe perpetrata, con l’attuale amministratrice, stante il rapporto personale tra i due.

Altre cause di revoca giudiziaria sono, per esempio l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130 n. 6, 7, e 9, del Codice civile oppure l’omessa comunicazione dei dati di cui all’articolo 1129 comma 2, nonché ogni qual volta l’amministratore abbia assunto atteggiamenti negligenti che possono comportare conseguenze sui condomini.

Di recente il Tribunale di Trento (ordinanza del 1° dicembre 2014) ha revocato un amministratore perché ha «dimostrato una inescusabile superficialità per aver posto in essere un’attività in sé incompatibile con la tutela delle parti comuni»: senza alcuna autorizzazione aveva praticato un’apertura sul muro al di sopra della porta tagliafuoco tra l’ accesso ai garage dal giro scala, così vanificando la struttura e le misure antincendio, impedendo di fatto ai condomini di parcheggiare l’auto nel garage interno, oltre a non aver curato la tenuta del registro anagrafe condòmini e non aver pubblicizzato i propri dati anagrafici nella bacheca condominiale.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=ABnWBQAD

 

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