Dalla lettura di queste sentenze, si può capire l’ incertezza di chi, alla fine dei conti, deve fare una scelta definitiva.
Pertanto, siccome lo scopo di questo lavoro è DARE ORIENTAMENTI DI QUALITA’ a tutti gli attori condomìniali, di seguito scrivo il criterio di divisione che preferisco, indicato nel regolamento tipo 1934 della federazione Nazionale Proprietà Edilizia, e che propongo per AZIENDA CONDOMINIO.
Le spese per l’ impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria e di esercizio dell’ ascensore vanno ripartite in proporzione all’ altezza dei piani, se i piani hanno lo stesso valore; in proporzione sia dell’ altezza che del valore, se il valore dei piani è diverso, in misura di 6/10 in proporzione all’ altezza e 4/10 in proporzione al valore di ciascun piano.
Tra le varie unità dello stesso piano, la spesa va divisa in proporzione al valore.
Se un appartamento resta disabitato per oltre 4 mesi, è consentito lo sgravio temporaneo della sola spesa di energia elettrica; la quota dei comproprietari di unità destinate ad ufficio professionale o commerciale va aumentata di 1/4, riducendosi in proporzione quella degli altri condòmini.
A questo metodo, un po’ complicato ma tendenzialmente condivisibile, si può preferire il classico criterio misto (metà in ragione dell’ altezza e metà in ragione del valore, applicato in analogia all’ art. 1124 del Codice Civile, e ritenuto valido in più occasioni dalla cassazione, sentenze n. 3514 del 25/10/1969 e n. 5479 del 16/5/1991.
Questo criterio ha il vantaggio di essere semplice e chiaro, anche se paga questa caratteristica con una certa "rozzezza".
E’ opportuno che l’ assemblea decida un proprio metodo, lo sottoscriva all’ unanimità, e lo tenga agli atti, per farlo applicare in modo chiaro e semplice all’ amministratore di condomìnio in carica.
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