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Finanziaria 2006; legge 296/96

Il regime fiscale agevolato

Le persone che intraprendono un’ attività artistica o professionale, ovvero d’ impresa, ai sensi rispettivamente degli artt. 49 e 51 del Testo unico delle imposte dei redditi, approvato con Dpr 917/86 (Articolo 13), e le persone fisiche esercenti attività marginali per le quali risultano applicabili gli studi di settore (Articolo 14), possono avvalersi del regime fiscale agevolato, disciplinato dalla suddetta legge, per il quale non vi è obbligo di applicare la ritenuta del 4%.

Il citato provvedimento del direttore delle Entrate al punto 1.7 e 1.8 per l’ attuazione dell’ articolo 13 recita:
"I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta.
A questo fine i contribuenti rilasciano un’ apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito di cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".

Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo ha durata massima di tre anni, e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’ attività e per i due successivi.

Al punto 1.8 e 1.9, per l’ attuazione dell’ articolo 14, il provvedimento prevede:
"I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale delle attività marginali non sono assoggettati a ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta.
A tal fine i contribuenti rilasciano un’ apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva ".

La durata del regime agevolato per le attività marginali è a tempo indeterminato, ferme restando le cause di decadenza e rinuncia previste dall’ articolo 14, comma 5 della legge 388/2000.

E’ opportuno, per quanto detto, che l’ amministratore a fronte della richiesta da parte del fornitore di non trattenere il 4% dovuto, si faccia rilasciare un’ apposita dichiarazione all’ Ente Condomìnio da parte del fornitore stesso, il quale dichiari sotto la propria responsabilità di godere dei requisiti richiesti per tale esclusione, quali la sussistenza del regime fiscale agevolato o di attività marginale.

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