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Eliminazione delle barriere architettoniche, agevolazioni previste

Premessa – Il beneficio fiscale collegato alle detrazioni per spese di ristrutturazione, che prevede una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese sostenute su un importo massimo di 96.000 euro, è richiedibile dal contribuente anche per gli interventi finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche; basti pensare a spese relative all’ installazione di ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’ abitazione e le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

La definizione di handicap grave – Le disposizioni normative prevedono che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (articolo 3, comma 3, L. 104/199).

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile (ulteriore agevolazione). La detrazione pertanto, spetta soltanto sull’ eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione. Facciamo riferimento in particolare a spese per:

  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

La detrazione del 50% compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Non rientrano quindi nell’ agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.

Tali beni, tuttavia, rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, nel rispetto di specifiche condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19%.

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

Pare opportuno ricordare che in riferimento al bonus per gli interventi di ristrutturazione il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno d’imposta considerato.

Le somme eccedenti l’importo da versare non possono essere oggetto di rimborso né possono essere portate come eccedenza per il periodo d’imposta successivo.

AUTORE: ANDREA AMANTEA

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