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Ecobonus per condomini minimi

I possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir, normalmente, infatti, perdono l’agevolazione in quanto il reddito percepito non è capiente.

Ma dopo l’introduzione del bonus per il Sud nella manovra, non si è saputo più niente della sua applicazione, fino a ieri, quando l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il “modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno” con relative istruzioni per la sua compilazione.

Con Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti normativi richiesti per far valere il diritto alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomini minimi (cioè edifici composti da un numero non superiore a otto unità abitative con più di un proprietario).

Fino a qualche anno fa, i contribuenti che non avevano un sostituto d’imposta non avevano la possibilità di presentare il modello 730 ma dovevano ricorrere all’Unico e quindi non potevano ottenere il rimborso rapido di eventuali crediti verso l’erario – chi presenta il modello Unico aspetta i rimborsi almeno un paio di anni. La situazione di incapienza del contribuente deve essere valutata con riferimento al periodo d’imposta 2015. Con la cessione del credito, invece, la detrazione per lariqualificazione energetica apre anche a questi contribuenti, che possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla assemblea di condominio che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hannoceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione.

Il credito d’imposta maturato può essere utilizzato dal beneficiario solo in compensazione, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, seguendo un iter ben delineato. Condizione indispensabile per il fornitore che vuole usufruire di tale vantaggio è la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

http://blognotizie.info/164694/ecobonus-la-detrazione-si-pu-cedere-come-pagamento.html

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