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Dlgs.81/08 – L’ amministratore è responsabile …fino a prova contraria

Sicurezza sul lavoro in condominio

Sicurezza sul lavoro in condominio

Tutte le volte che l’ attenzione si concentra sulla sicurezza sul lavoro in condominio, mi vengono i brividi!

Chi parla nel video che segue è un giudice, il Dott. Raffaele Guariniello – Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino.

I giudici hanno il difetto che dipende dalla loro professione: Giudicano!

E’ inutile ricordare che l’ amministratore i problemi se li ritrova addosso, e cerca di risolverli con i pochi mezzi che ha a disposizione.

Inoltre tutti sanno che i condòmini desiderano soprattutto risparmiare.

D’altra parte, spesso, i condòmini cercano di addossare all’ amministratore la responsabilità per i fatti inaspettati che a volte si verificano nelle parti comuni.

In Italia, purtroppo, le leggi funzionano con “la logica del cerino”.

Tutti si scaricano le colpe l’ uno con l’ altro, fino a trovare l’ ultimo sfortunato che non riesce a dare la colpa a qualcun’ altro, e così ci resta in mezzo.

La verità è che io sono commercialista, pertanto di sicurezza ne so poco.

Certo, ho fatto i corsi, mi sono studiato gli appunti, e ho capito che la carica di amministratore per lo stato e il fisco è una specie di “parafulmine”, in quanto, nel bene e nel male, si becca tutta la responsabilità rimanente in condominio.

Ma io, per fortuna, sono credente.

Pertanto, come contromisura, ogni mese accendo un cero alla Madonna, ringraziando che non è successo nulla di grave nelle parti comuni di cui sono responsabile per ciò che riguarda le norme sulla sicurezza.

Per ora, è andata bene. Per il futuro, ….speriamo che me la cavo!

Adempimenti obbligatori previsti nel Dlgs.81/08

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, sono stati superati e abrogati i D.Lgs. : 626/94, 493/96, 494/96, 46/90.
Nel TUS (Testo Unico della Sicurezza).

Inoltre è stato rivisto il sistema delle sanzioni, prevedendo anche la pena dell’arresto, per il datore di lavoro che non abbia previsto la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori, oltre alla sospensione dell’attività.

Per la prima volta un provvedimento che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro interessa anche il condominio, in cui si svolgono diverse tipologie di lavoro.

Quindi bisogna valutarne i rischi e mettere in atto le migliori procedure per eliminarli.

Le parti comuni del condominio come il cortile, l’androne, i vani scale diventano luoghi di lavoro?

Sì, anche se il condominio non ha dipendenti come il portiere, e il giardiniere, poichè, d’ altra parte, vengono utilizzati altri lavoratori per effettuare vari lavori:

Ad esempio pulizia, manutenzione ordinaria, impianti elettrici, manutenzione di ascensori, gestione della centrale termica, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria.

Pertanto non è obbligatorio essere dipendente del condominio per rientrare nella normativa del D.lgs.81/08.

Basta che ci sia un volontario che effettui opere di giardinaggio, per configurare un lavoratore che esegue le sue mansioni in un ambiente di lavoro.

L’art. 26 del D.lgs. 81/08 specifica l’obbligo per il datore di lavoro (e quindi anche per l’amministratore, poiché a nome e per conto del committente affida opere ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi), di verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese, nonchè di fornire informazioni dettagliate sui rischi esistenti sul luogo di lavoro.

Inoltre sulle misure di emergenza da adottare in merito alla propria attività.

Per questi motivi il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) deve essere redatto in modo semplice, e periodicamente esaminato e riletto.

In tal modo si procede, valutando persino gli aspetti che sembrano più banali e scontati, in modo da consentire di fornire organicità e migliorare il sistema, in modo da integrarlo e  modificarlo rispetto alle esigenze.

Lavoratori dipendenti assunti dal condominio

Nel caso in cui nel condominio vi siano lavoratori dipendenti assunti, lo stesso si configura come un luogo di lavoro?

Pertanto il condominio deve essere conforme e rispettare la specifica normativa?

Il Ministero del lavoro ha dato delle specifiche anche se non del tutto lineari sul Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), e (DUVRI).

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in caso di Interferenza di più imprese che lavorino contemporaneamente.

Cerchiamo di fornire dei chiarimenti in modo semplice:

Presenza di lavoratori dipendenti in condominio che rientrino nel contratto collettivo

In caso di condominio con lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione, del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dei proprietari di fabbricati.

In questo caso si applica quanto stabilito dal TUS (Testo Unico Sicurezza) Dlgs. n. 81/2008, quindi bisogna rispettare:

L’art. 36 obbligo della informazione;

L’art. 37 obbligo della formazione;

Inoltre in caso di eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), si devono rispettare i requisiti conformi al titolo III cap. I.

Sempre a parere del Ministero, si sostiene che non è previsto di redigere il documento DVR, mentre è “prodomica” la valutazione di rischi, la fine di poter rispettare gli obblighi previsti ai punti 1, 2, 3.

Presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo

In caso di condominio con presenza di lavoratori i quali non rientrino nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricato, in questo caso il DVR è obbligatorio, e deve essere applicato il TUS.

Obbligo di redazione del D.U.V.R.I. – Sicurezza sul lavoro in condominio

Il Ministero specifica che, per quanto riguarda il D.U.V.R.I., se il condominio è datore di lavoro, ed affida appalti di lavori ad un’impresa o a lavoratori autonomi è obbligatoria la sua redazione.

Nel caso il condominio non sia datore di lavoro non c’è l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Ma come è possibile effettuare il D.U.V.R.I. se non c’è l’obbligo di redigere il documento del DVR, per i propri dipendenti, che è previsto negli altri casi come prescritto dall’art. 17/a?

Pertanto, come è possibile rilevare in modo formale le interferenze?

Ancora sempre il Ministero attesta che il DUVRI consente al condominio di dimostrare l’opera di coordinamento come stabilito dall’art. 26 comma b.

Tale obbligo non si estingue con il mero atto di relazione del documento ma con l’azione di un appropriato intervento.

Ancora il Ministero del Lavoro, per lavori affidati dal condominio in appalto relativi a (manutenzione, costruzione, demolizione, ristrutturazione, cemento armato,..) come specificato all’art. 88 comma 1, come meglio dettagliato all’allegato X, si applica quanto stabilito nel titolo IV del TUS, in merito a cantieri mobili e temporanei.

Altresì stabilisce che a norma dell’art. 2 comm1 lettera b, del TUS, l’amministratore del condomino è titolare degli obblighi di sicurezza.

Inoltre che il datore di lavoro va identificato nella sua figura.

Tale conferma viene ribadita all’art. 7 dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro.

Da ciò deriva che, in caso non sia nominato l’amministratore, i condomini proprietari dovranno nominare un soggetto responsabile a cui affidargli gli obblighi da rispettare in merito alla sicurezza.

Adempimenti:

a) Analisi Rischi parti comuni (DVR – DUVRI)
b) Verifica Messa Terra impianti Elettrici (Dpr 462/01)
c) Qualità Acqua
d) Conformità Cancelli e portoni Basculanti
e) Ascensori e Piattaforme
f) Campi Elettromagnetici
g) Impianti generali

Quesiti su Adempimenti obbligatori Dlgs.81/08 – Sicurezza sul lavoro in condominio

Quesito: Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

Risposta: Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrino nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.

Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) ed, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III.

Al riguardo, va detto che, come già rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento, e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro.

Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

Quesito: Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

Risposta: L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36.

Al riguardo, si rimarca come l’articolo 36, comma 3, che richiama l’articolo 36, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale”, e che l’articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.

Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l’informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni).

Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall’articolo 3, comma 9, e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..

Quesito: Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

Risposta: Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi.

In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Quesito: Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010

Risposta: L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la “cooperazione” (art. 26, comma 2, lett. a). – Sicurezza sul lavoro in condominio

Si tratta di un obbligo di coordinamento

Tanto premesso, con specifico riferimento all’articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di “coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente”; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).

Dunque, nei casi in cui sia prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola potrà ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non si dimostri che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. – Sicurezza sul lavoro in condominio

Quesito: Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio? (Risposta a quesito del 13 luglio 2009)

Risposta: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha già chiarito, successivamente all’ emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997 n. 28, che il datore di lavoro, nei condomini, ai fini dell’ applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’ amministratore condominiale protempore.

La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ ambito di un condominio, purchè con mansioni affini a quelle dei portieri.

Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” data dall’ art. 2 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

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