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Detrazione 36/50 % non sempre passa agli eredi

Detrazione 36/50 % non sempre passa agli eredi
Per la trasmissibilità del beneficio sono richieste la detenzione materiale e diretta del bene, nonchè la qualifica di erede

Secondo la circolare dell’ Agenzia delle entrate 9 maggio 2013, in caso di decesso del conduttore dell’ immobile che ha eseguito interventi di ristrutturazione agevolati al 36/50%, le rate residue sono trasferite esclusivamente in capo all’ erede del conduttore che subentri nel contratto di locazione e che conservi la materiale detenzione dell’ immobile.

Il quesito affrontato dall’ agenzia riporta in questione la trasmissibilità del beneficio non ancora usufruito da parte del cuius in capo agli eredi, per la quale si ricorda che il comma 8 dell’ art. 16-bis del TUIR stabilisce che "in caso di decesso dell’ avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero, esclusivamente all’ erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

Dal chiarimento in questione si evince che non si richiede che l’ erede dimori nell’ immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, ma che ne abbia la disponibilità giuridica e materiale.

Conseguentemente la detrazione residua non è trasmissibile all’ erede laddove l’ immobile sia locato a terzi, ma non anche nell’ ipotesi in cui l’ immobile fosse sfitto, poichè in questo caso sussisterebbe il diritto di disporre di esso.

In presenza di un contratto di comodato stipulato dall’ erede, la circolare dell’ agenzia delle entrate 13 maggio 2011 n. 20 ha negato la trasferibilità della detrazione in capo all’ erede, poichè la "disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinchè se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’ obbligo di restituirlo".

In presenza di più eredi, è necessario distinguere due fattispecie: se l’ immobile è abitato da un solo erede, a quest’ ultimo spetta l’ intera detrazione residua, mentre se l’ immobile non è abitato da alcuna di essi, ma è tenuto a disposizione degli eredi stessi, la detrazione può essere ripartita in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di successione spettanti), in quanto tutti soggetti aventi diritto (lo ha affermato la circolare dell’ agenzia delle entrate 5 marzo 2003 n° 15).

Relativamente al secondo dei requisiti descritti, ossia la qualifica di erede, segnalo la fattispecie, affrontata dall’ agenzia delle entrate nella circolare 24/2004, del coniuge titolare del diritto di abitazione, ma che abbia rinunciato all’ eredità.,

In questa ipotesi, come da testo citato, "si deve ritenere che la rinuncia all’ eredità abbia fatto venir meno la qualifica di erede, e che pertanto egli non possa fruire delle quote residue di detrazione, pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non nella qualità di erede ma di legatario ex lege".

A questa conclusione si deve pervenire anche nell’ ipotesi di rinuncia all’ eredità di qualsiasi altro erede diverso dal coniuge titolare del diritto di abitazione posto che, come precisato dall’ agenzia delle entrate, la qualifica di erede costituisce condizione necessaria, anche se non sufficiente, per subentrare nel diritto alla detrazione delle rate residue.

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