Decoro del balcone
E’ possibile aprire un nuovo balcone nella facciata dell’ edificio a tre condizioni:
a) Si deve rispettare il decoro architettonico dell’ edificio.
b) Non si deve arrecare danno alle parti comuni o alle proprietà inficiduali di uno o più condòmini.
c) Va rispettata la normativa urbanistica e quella sulle distanze.
L’ apertura del balcone è permessa anche se questa sporge sul cortile condominiale, con la conseguente occupazione della colonna d’ aria sovrastante la parte comune, a condizione che non risultino pregiudicate la normale funzionalità o le possibilità di utilizzo sa parte degli altri condòmini (CAssazione n. 6850 del 21/6/93.
Per evitare contestazioni è opportuno acquisire l’ autorizzazione da parte degli altri condòmini prima di iniziare i lavori.
Danni da caduta di intonaco o decoro del balcone
Il proprietario risponde dei danni da caduta, se il distacco è dovuto al suo comportamento doloso o colposo, oppure a fatiscenza o a cattiva manutenzione; ad esempio a causa delle infiltrazioni per l’ annaffiatura dei fiori o per colpa di una pianta rampicante non curata.
I balconi non rientrano tra le parti comuni dell’ edificio (Cassazione n. 8159 del 7/9/1996).
In caso di caduta di decoro, se questo costituisce abbellimento dei soli balconi risponde il proprietario.
Se i decori hanno funzione di abbellimento dell’ intera facciata, sono considerati parti comuni dell’ edificio.
In questo caso il danno è a carico del condomìnio (Casssazione n. 8159 del 7/9/1996).
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