Ai sensi dell’ art. 4 della citata nota II-bis, il trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’ immobile acquistato usufruendo dell’ agevolazione, entro 5 anni dalla data di acquisto, comporta la decadenza dall’ agevolazione.
A seguito dell’ accertamento del trasferimento dell’ immobile nel quinquennio, l’ Ufficio revoca l’ agevolazione nei confronti dell’ interessato, procedendo al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto), della sanzione pari al 30%, nonchè degli interessi.
Per gli atti assoggettati ad IVA, a seguito delle modifiche introdotte nella citata nota, dall’ art. 41-bis DL 269/2003, l’ Ufficio procede al recupero della magigore imposta dovuta, della sanzione pari al 30% di detto importo, nonchè degli interessi.
La maggiore imposta, la sanzione e gli interessi sono richiesti esclusivamente all’ acquirente.
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