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Dal 20/3/2011 la mediazione diventa obbligatoria

Volentieri riporto un articolo tratto dal Sole 24 ore:

Della torta da un milione di controversie che dovranno passare per la mediazione prima di finire in tribunale o dal giudice di pace la fetta più consistente è quella delle cause che hanno a che fare con gli immobili. Vuoi che siano relative al condominio, alle locazioni e ai diritti di proprietà, vuoi che riguardino le successioni. Per tutte queste si applica la novità più rilevante del provvedimento che ha messo ordine nella materia: dal 20 marzo 2011 la mediazione extra-giudizio diventa obbligatoria. In altre parole, chi non tenta di mettersi d’accordo, avvalendosi di un organismo privato riconosciuto, non può fare causa.

Naturalmente, conciliarsi o meno resta una scelta volontaria delle parti coinvolte, ciascuna delle quali potrà eventualmente proseguire in tribunale. Questa la differenza con l’arbitrato, in cui agli arbitri viene concordemente assegnato il compito di redigere un «lodo» che sostituisce la sentenza del giudice.

Ancor prima di rivoluzionare l’iter processuale, le nuove norme sono destinate a mutare radicalmente l’atteggiamento del cittadino rispetto alle liti in corso. Cambieranno le risposte da dare ad alcune domande chiave, che ciascuno che ritenga di avere un diritto da difendere, si pone sempre. Vale la pena fare causa o è meglio lasciar perdere? Quanto tempo passerà prima che sia riconosciuto il mio diritto, anche se ho ragione? Quanto dovrò spendere? Mi rimborseranno le spese?

In caso di successo è un bel risparmio, sia per lo stato, sia per il cittadino. Innanzitutto perché si è speso di meno e si è ottenuto un risultato in quattro mesi. Poi anche perché gli organismi di mediazione non sono legati al piatto rispetto delle leggi, ma hanno lo scopo di trovare una soluzione pratica che sia accettata dai litiganti.

Quando invece le parti sono irrigidite nelle loro posizioni, la mediazione rischia di trasformarsi in una perdita di tempo (quattro mesi in più) e di denaro (costi maggiori per le relative spese e per la consulenza di avvocati e periti). I detrattori ricordano, non a torto, che già alla prima udienza del processo civile il giudice, se la natura della causa lo consente, deve cercare di conciliare le parti. E quando ci riesce, il risultato è forse più “solido”. Le proposte d’intesa redatte dagli organismi privati addetti alla mediazione, infatti, non hanno certo lo stesso peso delle considerazioni del giudice, contro cui è ben più rischioso ribellarsi.

È evidente il tentativo di scoraggiare così la litigiosità degli italiani, sia di quelli che intentano cause per motivi poco fondati, sia anche di quelli che un motivo ce l’avrebbero, ma non se la sentono di invischiarsi in una causa civile, data la farraginosità della macchina giudiziaria. In più, i tempi della mediazione non vengono espressamente conteggiati in quelli della durata irragionevole del processo per cui è possibile chiedere un risarcimento alla pubblica amministrazione. Restano poi escluse dalla mediazione obbligatoria tutte quelle misure giudiziarie che hanno lo scopo di risolvere situazioni urgenti, nell’attesa dei lunghi tempi del processo. E cioè i procedimenti cautelari, le ingiunzioni di sfratto, i procedimenti possessori, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i procedimenti camerali e le azioni civili esercitate nel processo penale.

È bene poi ricordare che la mediazione obbligatoria non è una novità assoluta nel processo civile. È infatti già così nelle controversie in materia di telecomunicazioni, nelle cause di separazione e divorzio e lo sono state in quelle di lavoro (in sede di modifica in parlamento). Viceversa la conciliazione facoltativa è praticamente sempre possibile, in forme talora fissate dalla legge o semplicemente dal buon senso, presso una miriade di possibili organismi (si va dal giudice di pace, alle camere di commercio, ai consigli forensi, agli ordini professionali, al Corecom, ai sindacati).

Matteo Rezzonico e Giovanni Tucci de Il Sole 24Ore

 

Antonio Azzaretto:
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