Nella citata Risoluzione n° 39/E, l’ agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ agevolazione prima casa è applicabile anche nell’ ipotesi in cui l’ acquisizione del box pertinenziale avvenga attraverso un contratto d’ opera o di appalto avente ad oggetto la relativa costruzione, anche successivamente alla realizzazione o all’ acquisto dell’ abitazione principale.
In considerazione della ratio dell’ agevolazione, finalizzata a favorire l’ acquisizione della prima casa e delle relative pertinenze, il trattamento applicabile alla costruzione non può infatti differire da quello previsto per l’ acquisto. Il termine "acquisto" utilizzato dal legislatore con riferimento alle pertinenze non può peraltro giustificare l’ esclusione dal beneficio per le pertinenze realizzate mediante un contratto d’ opera.
L’ applicazione dell’ agevolazione è subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’ unità abitativa e il box, risultante dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione del box.
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