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Corretta utilizzazione del conto corrente condominiale

Corretta utilizzazione del conto corrente condominiale

Prima dell’entrata in vigore dalla legge di “riforma del condominio” la legge non diceva nulla sul conto corrente condominiale.

A parlare era la giurisprudenza, che ormai sempre più spesso affermava che “ l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l’amministratore – pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo – e’ tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri piu’ d’uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati).

Il predetto obbligo discende anche da un’esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall’effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarita’ di gestione dei fondi, dall’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea” (Trib. Salerno 3 maggio 2011).

Noi abbiamo sempre criticato questa giurisprudenza creativa.

Fatto sta che la legge, per fortuna, ha fatto chiarezza sugli obblighi in materia.

L’art. 1129, settimo comma, c.c. parla chiaro:

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale comportano la possibilità, previo tentativo per via assembleare, di chiedere la revoca giudiziale con addebito dei costi legali alla compagine che poi potrà rivalersi sull’amministratore revocato (art. 1129, undicesimo comma, c.c.)

Apertura ed utilizzazione in entrata ed in uscita, la norma parla davvero chiaramente?

Sul concetto di apertura non sorgono dubbi: l’amministratore deve recarsi presso la posta o la banca che ritiene più conveniente (salvo espressa indicazione dell’assemblea) ed aprire il conto corrente.

Allo stesso modo il neo-amministratore, munito di delibera di nomina, deve recarsi presso l’ufficio ove è stato aperto il conto per variare l’intestazione.

Sull’uso sorge qualche dubbio in più. Spieghiamoci meglio.

Ipotizziamo che Tizio, amministratore del condominio Alfa, riceva dal condomino Caio la somma di € 200,00 a titolo di pagamento degli oneri condominiali ordinari. Supponiamo che quello stesso giorno Sempronio, titolare della ditta Beta che esegue la pulizia delle scale presso il condominio di Caio si presenti presso l’ufficio di Tizio. S’immagini che egli reclami il pagamento di € 150,00. Tizio potrà pagarlo in contanti o dovrà staccare un assegno e poi andare a versare la somma ricevuta da Caio? E se per qualche motivo sul conto non è disponibile la somma necessaria a pagare l’impresa? Tizio ha materialmente la disponibilità di cassa ma non può utilizzarla?

Stando alla lettera della legge, Tizio dovrebbe mandare via Caio e dirgli: “torna quando ho versato la somma” o ricorrere alla pratica assolutamente sbagliata dell’assegno postdatato. Insomma si è chiarito che è obbligatorio aprire il conto ma s’è poi esagerato con troppa rigidità sulla sua utilizzazione. Consigliamo di deliberare in assemblea le modalità pratiche di utilizzazione per casi simili a quelli portati ad esempio.
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grandeindio:
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