Convocazione
L’ assemblea ordinariadeve essere convocata dall’ amministratore, anche se dimissionario.
L’ assemblea straordinaria può essere convocata dall’ amministratore in ogni caso, anche su specifica richiesta di almeno due condòmini in rappresentanza di un sesto del valore dell’ edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, senza che ll’ amministratore abbia provveduto alla convocazione, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza di amministratore, la convocazione può avvenire in tutti i casi su iniziativa di ciascun condòmino o di un suo rappresentante munito di procura notarile, i cui estremi è opportuno specificare nell’ avviso di convocazione.
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