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Conto corrente del condominio – Diritto del condomino di riceverne copia

Conto corrente del condominio

Conto corrente del condominio

Conto corrente del condominio – È diritto di ogni condòmino ottenere, dalla banca, copia della documentazione inerente al conto corrente del condominio.

Ciò solo dopo averne fatto richiesta all’amministratore e sempre che questi non si sia personalmente attivato per soddisfare tale diritto.

L’istituto di credito presso cui è acceso il c/c, infatti, non può negare l’accesso agli atti al proprietario dell’appartamento, trincerandosi dietro un asserito rispetto della privacy.

Ciò in quanto il conto corrente è, in definitiva, di proprietà dei singoli condòmini.

È quanto chiarito dall’Arbitro bancario finanziario in una recente decisione [1].

Diritto di accesso ai documenti del conto corrente

Immaginiamo un condòmino che chieda all’ amministratore tutta la documentazione bancaria del condominio.

Pertanto l’estratto conto e la lista della movimentazione coi prelievi e versamenti – proprio al fine di controllare l’operato dello stesso amministratore.

Inoltre supponiamo che l’ amministratore faccia finta di niente e faccia passare molto tempo.

Il condomino sa che potrebbe ricorrere in tribunale e ottenere, dal giudice, un provvedimento d’urgenza contro l’amministratore che lo condanni a esibire tutta la documentazione.

Ma, d’altra parte, vuole evitare la trafila e i costi di una causa.

Così si rivolge direttamente alla banca, presso cui si reca di persona, e all’impiegato allo sportello chiede un estratto conto del conto del condominio.

Ma l’impiegato nega tale documentazione ritenendosi legittimato a fornirla unicamente all’amministratore.

Il condomino ha diritto ad ottenere la documentazione bancaria

Ebbene, chi ha ragione in una tale controversia?

L’Arbitro bancario e finanziario dà una soluzione che cerca di contemperare tutte le contrapposte esigenze.

Per ottenere la documentazione bancaria del conto corrente intestato al condominio, il singolo proprietario di appartamento non ha la possibilità di chiederla solo all’ amministratore.

Egli ha solo il dovere di inoltrargli una preventiva richiesta, ma se a tale istanza non riceve riscontro può recarsi in banca e lì ottenere – a proprie spese – la copia dell’estratti conto.

Inoltre può richiedere anche la rendicontazione periodica, la lista dei movimenti in entrata ed in uscita e, insomma, qualsiasi altro documento di cui necessiti.

Pertanto sarà opportuno che il condomino, onde procurarsi le prove dell’infruttuosa richiesta all’ amministratore, faccia pervenire a quest’ultimo la richiesta con raccomandata a.r..

Che di tanto dia copia all’ istituto di credito.

La banca deve accertare l’ inadempimento dell’ amministratore

Accertato l’inadempimento dell’amministratore all’ obbligo di esibizione dei documenti, l’istituto di credito non potrà esimersi dal consentire l’accesso agli atti del condominio.

È vero, dunque, che il codice civile [2] recita testualmente: «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

Ma questo non significa che l’unico legittimato a richiedere la documentazione sia l’amministratore del condominio.

«Una interpretazione sistematica – si legge nella decisione in commento – porta a escludere che “per il tramite dell’amministratore” possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, previsto dalla legge [3], alla documentazione stessa».

Pertanto, per ottenere copia della documentazione bancaria, la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’ amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso [4].

[1] Abf Collegio di Roma, decisione n. 7960/16 del 16.09.2016.

[2] Art. 1129 cod. civ.

[3] Ex art. 119, IV c. TUB

[4] Abf decisioni nn. 8817/2015 e n. 691/2015.

 

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