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CONTO CORRENTE CONDOMINIALE, IN 12 GIORNI IL TRASFERIMENTO

CONTO CORRENTE CONDOMINIALE, IN 12 GIORNI IL TRASFERIMENTO

Giuseppe Spoto scrive…

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al conto corrente condominiale. In particolare, rimane da capire se le nuove norme in tema di trasferimento del conto corrente possano essere applicate anche nelle ipotesi delle gestioni condominiali. Non vi sono preclusioni al riguardo, ma vi sono alcuni punti da chiarire.

Trasferimento di conto

Il decreto legge 3/2015, convertito con modifiche dalla legge 33/2015 ha previsto che entro la fine di giugno trasferire i servizi di pagamento da un istituto bancario ad un altro diventerà più facile.

Le nuove regole impongono alle banche di assolvere velocemente all’obbligo di trasferimento entro 12 giorni con spostamento automatico di bonifici e addebiti. La procedura è gratuita e se non vengono rispettati i termini è previsto un indennizzo.

Tecnicamente con le nuove norme, se un amministratore di condominio vuole servirsi di un conto corrente più vantaggioso con altro istituto di credito dovrà semplicemente firmare un modulo con la dichiarazione di voler cambiare banca.

Una questione da risolvere è se questa operazione possa essere svolta dall’amministratore senza una espressa autorizzazione da parte dell’assemblea o se comunque debba procedere su espresso mandato della stessa. Non vi sono pronunce a riguardo e la risposta deve essere fornita in via interpretativa.

Conto corrente condominiale

Il comma settimo dell’art. 1129 del codice civile, così come modificato dalla riforma prevede che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

La riforma ha voluto evitare che si possa creare sovrapposizione tra le diverse gestioni di un medesimo amministratore. Il mancato obbligo di apertura del conto corrente condominiale configura un’ipotesi grave inadempimento e legittima la richiesta di revoca dell’amministratore.

Informazioni ai condomini

Ciascun condomino può chiedere per il tramite dell’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alla gestione amministrativa e contabile, compresi gli estratti conto della banca o della posta, a proprie spese. Il controllo degli estratti conto consente ai condomini di comprendere se il condominio sia amministrato correttamente, nonché di ricevere informazioni sulla situazione economica del condominio.

Il conto corrente potrebbe essere aperto anche con la previsione di firma congiunta dell’amministratore e di uno o più condomini, ma ciò finirebbe per rendere più difficile la gestione, rallentando le operazioni.

Apertura del conto corrente

Per aprire il conto corrente condominiale, l’amministratore non ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea.

Parimenti sembra possibile ritenere che neanche abbia bisogno dell’autorizzazione per il trasferimento ad altro conto, fermo restando l’obbligo di comunicare prontamente i nuovi dati a tutti i condomini e sempre che l’operazione non si riveli pregiudizievole per il condominio, comportando spese ulteriori o aggiuntive rispetto a quelle del precedente conto.

In questa ipotesi dovrà rispondere all’assemblea, salvo ratifica successiva del suo operato. L’autorizzazione dell’assemblea è invece necessaria qualora l’amministratore abbia intenzione di aprire una linea di credito a nome del condominio.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/con … 1266.shtml

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