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Conflitto di interessi

Delibere riguardanti altri argomenti

Per tutti gli altri argomenti, invece, nulla impedisce all’ amministratore di esprimere il proprio voto in vece dei deleganti, quand’ anche la sua posizione di conflitto di interessi sia pacificamente verificabile durante lo svolgimento dell’ assemblea.
Non è infatti data la possibilità al presidente dell’ assemblea di escludere il portatore di interessi confliggenti, potendo al massimo esercitare un semplice potere di ammonimento nei confronti di questo, ma non il potere di sottrarre dai voti raccolti a vavore della delibera quelli manifestati dall’ amministratore in conflitto di interesse.

Dottrina

L’ esclusione del soggetto in conflitto di interesse comporterebbe infatti una preventiva e non sempre facile valutazione circa l’ esistenza di una situazione di conflitto di interessi che solo il magistrato può fare in sedi di impugnativa della delibera assunta.
D’ altro canto, il vietare al partecipante di votare sulla semplice affermazione altrui dell’ esistenza del conflitto di interesse, darebbe adito a condotte strumentali o ad atteggiamenti ostruzionistici.
La presenza del conflitto di interessi dell’ amminstratore in relazione al voto da lui espresso su delega di un condòmino deve essere quindi accertata caso per caso.
In ultima analisi, questa valutazione è di competenza del magistrato, e non della collettività dei condòmini.

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