Condòmino/Condomìnio
Il condòmino che si trova anche ad essere fornitore del condomìnio , si trova in potenziale conflitto di interessi, poichè l’ interesse condomìniale di un servizio di qualità a prezzi convenienti può essere in contrasto con l’ interesse privato del singolo fornitore, desidera spuntare il massimo prezzo possibile sul servizio offerto.
In una logica di qualità, è relativamente facile affrontare questo problema, poichè si privilegia l’ interesse comune sia all’ ente collettivo, sial al fornitore del servizio accreditato e conosciuto, sia al condòmino residente, di avere un buon servizio ad un giusto prezzo.
In una logica di stretto utilitarismo, giò che vale è la giurisprudenza.
Dal punto di vista legale, in casi come questi la giurisprudenza è stata concorde nel ritenere applicabile, in via analogica, l’ art. 2373 del Codice Civile, norma dettata in tema di società per azioni, la quale inibisce il diritto di voto al socio che si trova in conflitto di interessi con la società.
La giustificazione di questa applicazione, anche in sede condominiale. è giustificato dal fatto che si attribuisce carattere di priorità all’ interesse collettivo, in vece di quello individuale (Ex multiis Appello di Milano 5 maggio 1998, CAssazione Civile 1201/2002; cassazione civile 10683/2002; cassazione civile 16488/2002).
Pertanto il condòmino in questione ha il diritto di partecipare all’ assemblea, ma non ha il diritto di votare per la delibera in cui si trova in conflitto di interesse.
Si segnala, per completezza, una sentenza della corte di cassazione che riporta, diversamente da quanto appena detto, che il condòmino è in conflitto di interesse con il condomìnio, solamente nel momento in cui il condòmino
"persegua un un’ interesse personale, estraneo alla situazione soggettiva del condomìnio, contrastante con l’ interesse istituzionale del condòmino all’ esecuzione a regola d’ arte e in modo economico dei lavori".
Questa sentenza, anche se non maggioritaria, mi sembra interessante e degna di attenzione.
Dottrina e giurisprudenza
I giudici hanno confermato che la verifica del conflitto di interessi va condotta in concreto e con valutazione a posteriori al fine di verificare se nella realtà l’ interesse estraneo del condòmino o dell’ amministratore sia stato effettivamente anteposto all’ interesse generale.
Questo ormai consolidato principio (Cassazione, sentenza n. 1201 del 30 gennaio 2002; Cassazione sentenza n. 3944 del 18 marzo 2002), porta a ritenere che, affinchè il lamentato conflitto di interessi possa determinare l’ invalidità della delibera assembleare, o il comportamento dell’ amministratore sia meritevole di censura, occorre dimostrare concretamente l’ ingiusto vantaggio che il condòmino o l’ amministratore portatore di un interesse diverso intende assicurarsi in danno degli altri condòmini o del condomìnio, non potendosi ritenere sufficiente una valutazione solo generica ed astratta del potenziale conflitto.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.