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come si ripartisce la spesa per riparazione e sostituzione delle tubazioni e condutture?

Come si ripartisce la spesa per riparazione e sostituzione delle tubazioni e condutture?

Le spese di installazione, riparazione e sostituzione di condutture e tubazioni, comprese quelle necessarie al ripristino dello status quo ante nelle proprietà esclusive (rifacimento di pavimenti, di tappezzerie etc.), fanno carico a tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà, salvo che si tratti di condutture destinate solo al servizio di un determinato di gruppo di condòmini, perché in tal caso, ai sensi dell’art. 1123, ult. co., c.c., la spesa è ripartita, sempre in base alle quote millesimali, fra i soli condòmini utilizzatori.

In dottrina si è osservato che pur valendo per tali manufatti il principio dell’accessione, la regola dell’art. 934 c.c. non opera «quando manca l’uso effettivo o potenziale a favore di un dato condòmino, cosicché pure essendo una tubatura aderente al muro comune, non si può dire che appartenga a tutti e tutti debbano concorrere nella spesa di manutenzione, mentre deve dirsi che essa appartiene a coloro che se ne servano o possano servirsene.

Tale servizio può riguardare l’intero fabbricato oppure un singolo condòmino. In questo secondo caso, non vale il fatto che la tubazione sia inerente al muro comune, incastrata in esso o poggiata su di esso, perché ciò che è decisivo non è il concetto di accessorietà ma quello di destinazione». Le regole valide per la ripartizione delle spese valgono anche per i danni arrecati, dal guasto di una tubazione comune, a cose di proprietà dei condòmini.

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