Citofoni supplementari
L’ istallazione del citofono supplementare può essere decisa autonomamente dai condòmini, a norma dell’ art. 1102 del Codice Civile.
L’ apparecchio, ovviamente, deve essere montato a regola d’ arte, e non deve danneggiare il funzionamento del citofono principale.
La spesa di istallazione è sostenuta solo dai condòmini interessati all’ impianto, a norma dell’ art. 1123, terzo comma, del codice civile.
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