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Caldaie e scaldabagni: regole di installazione dei nuovi impianti termici

Angelo Forte scrive…

Sono sovente fonte di discussione le installazioni, in ambito condominiale, di nuovi impianti termici e, in particolare, di nuovi scaldabagni e/o di caldaie a gas.
Amministratori e condomini sono talora all’oscuro della regolamentazione, di recente introdotta, che richiede particolari cautele per poter installare per la prima volta o per sostituire impianti già esistenti. Ed allora occorre avere ben presenti le regole vigenti onde evitare che si possano addirittura gettar via ingenti quantità di danari spesi per installazioni che si rivelino, poi, non a norma.

Chiariamo anzitutto che la normativa oggi in vigore [1] stabilisce che tutti gli impianti termici (anche semplicemente quelli per produrre acqua calda) che siano stati installati a partire dal 31 di agosto del 2013 devono essere obbligatoriamente collegati a sistemi di evacuazione dei gas prodotti (canne fumarie ad esempio) che convoglino i residui della combustione necessariamente al di sopra del livello del tetto della costruzione.

Questa fondamentale regola, che impegna perciò anche il progettista dell’impianto a tenerne conto, può non essere applicata soltanto negli specifici casi anch’essi individuati dalla normativa vigente.

Le eccezioni alla regola dello sbocco dei fumi al di sopra del livello della sommità dell’edificio sono le seguenti:

– casi di riqualificazione energetica dell’impianto nel cui ambito si sostituiscano i generatori individuali di calore che siano stati installati prima del 31 agosto 2013 e che siano dotati di scarico a parete oppure di una canna collettiva;

– casi in cui la realizzazione dello scarico dei fumi al di sopra del tetto risulti non compatibile con eventuali norme (nazionali, regionali o locali) poste a tutela degli edifici sui quali l’intervento debba essere realizzato;

– casi in cui il progettista attesti essere tecnicamente impossibile la realizzazione dello scarico dei fumi al di sopra del livello del tetto della costruzione;

– casi in cui in edifici con più appartamenti vengano avviate ristrutturazioni di impianti termici già installati se essi, nella loro originaria conformazione, non siano dotati di canne fumarie, camini o sbocchi dei fumi di combustione al di sopra del tetto della costruzione e che possano essere adeguabili alla applicazione di apparecchi per la condensazione;

– casi in cui siano installati uno o anche più generatori ibridi (con almeno una caldaia a condensazione a gas ed una pompa di calore) che siano dotati di idonea certificazione.

Al di fuori, dunque, dei casi testé evidenziati, sarà obbligatorio progettare e, poi, installare impianti termici dotati di camini o altri sistemi di sbocco dei fumi fin sopra il livello del tetto dell’edificio condominiale.

Sarà perciò necessario che amministratori, condomini e progettisti siano al corrente delle regole e delle accennate eccezioni per evitare contestazioni successive all’installazione oltre che sanzioni da parte delle Autorità comunali preposte alla vigilanza.

http://www.laleggepertutti.it/96756_cal … z40a8.dpuf

 

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