Calcolo maggioranze
La Cassazione con sentenza n. 1201 del 2002, ha affermato che nel condomìnio le maggioranze necessarie per la regolare costituzione e per la validità delle delibere sono comunque quelle richeste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell’ edificio e che, anche nel caso di conflitto di interessi tra qualche condòmino e il condomìnio, le maggioranze richieste devono essere sempre rapportate alla totalità dei partecipanti al condomìnio o al valore complessivo dell’ intero edificio, ricomprendendo quindi anche i condòmini in potenziale conflitto di interessi con il condomìnio i quali possono (e non devono) astenersi dall’ esercitare il diritto di voto.
Ciò comporta che neanche un regolamento di natura contrattuale può modificare in misura minore le maggioranze costitutive e deliberative dell’ assemblea previste dalla legge.
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