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Balcone rovinato

Balcone rovinato

Le spese riguardanti gli elementi di protezione della proprietà individuale devono essere sostenuti dal proprietario dell’immobile di cui il balcone costituisce il prolungamento. Premesso ciò, una interpretazione consolidata in giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 1125 c.c. in situazioni analoghe alla sua. Secondo tale cirterio, la spesa va suddivisa in parti uguali tra i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, considerando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario dell’appartamento inferiore l’intonaco, la tinta e le decorazioni del soffitto.

Dott. Giuseppe Spoto

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