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Azione di responsabilità

Azione di responsabilità

L’ azione di responsabilità contro l’ impresa esecutrice dei lavori deve essere proposta non oltre un anno dalla data della denuncia dei vizi.
Ciò significa che non è sufficiente per l’ amministratore contestare all’ impresa i vizi riscontrati, pur con le formalità del caso, ma, in difetto di interventi da parte dell’ impresa appaltatrice, deve agire giudizialmente nei confronti di essa, per ottenere l’ eliminazione dei vizi lamentati, ovvero il risarcimento dei danni.

Termini

I due termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell’ appaltatore nei confronti del condomìnio non può essere fatta valere (Cassazione, sentenza 14561/2004).
Tali operazioni sono quindi di estrema importanza per l’ amministratore, poichè il diritto dell’ ente condomìnio o del singolo condòmino di far valere la garanzia decennale sorge solo se vengono rispettati i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge.
In caso contrario l’ amministratore dovrà rispondere personalmente nei confronti del condomìnio per i danni conseguenti alla ritardata o mancata denuncia dei vizi.
Ciò anche in assenza di un preciso incarico conferitogli dall’ assemblea, trattandosi questi di incombenze che rientrano nei suoi compiti ordinari, in esecuzione del più ampio mandato conferitogli dai condòmini di gestire e di conservare i beni comuni (Cassazione, sentenza 3366/2005).

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