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Autorizzazione da parte dell’ assemblea

Autorizzazione da parte dell’ assemblea

Non rientra tra i poteri dell’amministratore di condominio la stipula del contratto di assicurazione dell’edificio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.

A questa conclusione la Suprema Corte è giunta considerando che l’art. 1130 c.c., n. 4, c.c., obbligando l’amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perchè questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio].
Cass. civ. Sez. II,, 3.4.2007 n° 8233

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