Autorizzazione da parte dell’ assemblea
L’ amministratore non può compiere atti in nome e per conto del condomìnio senza avere avuto autorizzazione da parte dell’ assemblea, nei casi in cui è necessaria.
Quando succede, l’ amministratore risponde in proprio per gli atti compiuti, a meno che l’ assemblea non ratifichi l’ operato dell’ amministratore con una delibera successiva, i cui effetti sono retroattivi (Tribunale di Monza, 6/12/1982).
Questi atti possono essere impugnati senza limite di tempo, poichè sono nulli (Cassazione n. 12851, 29/11/1991).
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