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Autoclave in condominio

Autoclave in condominio

Autoclave in condominio

Per ciò che riguarda l’ impianto autoclave in condominio, l’ amministratore  ha la responsabilità della gestione di alcuni impianti interni.

Infatti essi possono costituire fattori di rischio in relazione al Dlgs 31/2001.

Ad esempio gli impianti di rilancio (autoclavi) per sollevare l’ acqua ai piani più alti dei condomìni, ed anche eventuali impianti di trattamento domestico condominiali: filtri, addolcitori o altro.

Le autoclavi condominiali sono abbastanza frequenti nelle città e interessano il 5-10% delle utenze.

Il Dpcm 4 marzo 1996, al punto 8.2.1, prescrive che “…i dispositivi di sollevamento eventualmente istallati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.

Inoltre che le reti private siano dotate di idonee apparecchiature di non ritorno.

Invece, per ciò che riguarda le modalità tecniche di realizzazione di questi dispositivi, si può fare riferimento alla norma UNI EN 1717.

Essa riguarda espressamente la protezione dall’ inquinamento da riflusso dell’ acqua destinata al consumo umano all’ interno di edifici.

Chi paga l’installazione dell’ autoclave in condominio?

Stando a quanto previsto dalla normativa 2021, le spese per l’installazione di un’autoclave in condominio devono essere a carico di tutti i condomini, divise secondo il criterio dei millesimi di proprietà.

Ciò se l’opera è approvata dall’assemblea a maggioranza.

Tuttavia, le leggi permettono alla stessa assemblea di stabilire anche un diverso sistema di calcolo delle spese relative all’autoclave in condominio in base all’uso che i condomini possono farne.

Regolamenti dei gestori del servizio idrico – Autoclave in condominio

Gli stessi regolamenti dei gestori del servizio idrico contengono precise norme sugli impianti di pompaggio privati.

Come ad esempio l’ alimentazione di serbatoi di accumulo privati, e l’ istallazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali e così via.

Infatti, anche gli impianti di trattamento domestico -privati e condominiali – rappresentano una possibile fonte di contaminazione delle acque potabili.

Premesso che andrebbero installati solo sulla linea dell’ acqua calda sanitaria, con consigliabile sdoppiamento della rete interna (per ridurre la formazione di depositi di calcare).

Ciò premesso, ci sono precise norme da rispettare (Dm 443/90).

Cioè l’ obbligo di segnalare all’ Asl competente per territorio l’ istallazione di un by pass manuale o automatico e un dispositivo per assicurare il non ritorno dell’ acqua.

Inoltre di rispettare il valore minimo di durezza consigliato (15 gradi francesi) ed altri.

Si ricorda, peraltro, che di solito l’ acqua erogata dagli acquedotti è di buona qualità.

Pertanto non richiede ulteriori trattamenti da parte dell’ utente finale prima di essere bevuta o utilizzata per i normali scopi domestici.

Alcuni impianti (come quelli con i filtri a carbone attivo), infine, devono essere combinati con sistemi di disinfezione dell’ acqua.

Le apparecchiature devono essere periodicamente sottoposte a manutenzione.

Nel caso in cui fossero istallati su una rete di distribuzione di tipo condominiale, tutte queste responsabilità ricadono sull’ amministratore.

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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

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Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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