Prosecuzione della corsa dell’ ascensore
In caso l’ assemblea dei condòmini approvi la spesa per la prosecuzione della corsa dell’ ascensore (Per esempio fino al garage), i condòmini dissenzienti possono non contribuire alla spesa soltanto se dimostrano che il lavoro all’ impianto comporta una spesa molto gravosa rispetto alle particolari condizioni e all’ importanza dell’ edificio.
In caso non riescano in questa dimostrazione, i costi vanno suddivisi in proporzione ai millesimi di proprietà (Cassazione, n. 5479 del 16/5/1991), poichè si tratta di un nuovo impianto (anche se parziale).
Le successive spese di manutenzione e ricostruzione andranno ripartite secondo quanto disposto per le scale all’ art. 1124 del Codice Civile (A meno che l’ unanimità non deliberi altrimenti).
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.