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Ascensore, responsabilità per danni

Responsabilità per danni all’ utente

Per il danno derivato all’ utente di un ascensore e dal cattivo funzionamento dell’ impianto (nel quale si può anche ricomprendere il difettoso posizionamento della cabina al piano), deve ritenersi responsabile, ai sensi dell’ art. 2051 del Codice Civile sulla responsabilità del custode, il condomìnio (e non l’ appaltatore del servizio di manutenzione).
Il custode può esimersi da responsabilità se prova che il danno è stato causato da un fatto fortuito, nel quale rientra la colpa del danneggiato o il fatto del terzo.
Ciò non esclude che il condomìnio possa eventualmente rivalersi nei confronti della ditta appaltatrice, non influendo la mancata prova liberatoria nel primo rapporto (Condomìnio-danneggiato) sul secondo autonomo rapporto (Condomìnio-appaltatore).
Vedi Cassazione n. 4385 del 21 luglio 1979.

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