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Art. 1134 CC, Norma soppressa

Art. 1134 – (Norma soppressa)

Norma soppressa

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente (1110).

Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l’amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprendere l’esecuzione della deliberazione ineseguita. Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.

2. All’articolo 1135 è aggiunto il seguente comma: «L’assemblea può autorizzare l’amministratore a collaborare a progetti territoriali promossi dalle istituzioni locali per migliorare la qualità della vita e la sicurezza zona anche mediante la preventiva raccolta di dati relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di residenti e abitanti».

Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283

Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata .

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida .

Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione.

Antonio Azzaretto:
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