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Art. 1125 – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti

Art. 1125 – (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) – Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).

 

Antonio Azzaretto:
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